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Energia da fonti rinnovabili obbligatoria dal 1 gennaio 2009

Dal 1° Gennaio 2009, per ottenere il permesso edilizio, le imprese edili dovranno prevedere l’utilizzo di energie rinnovabili.

Si tratta dell’articolo numero 289 contenuto nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la finanziaria 2008, per intenderci), che va a modificare l’articolo 4 del testo unico dell’edilizia.

La norma prevede che, ai fini del rilascio del permesso edilizio, deve essere prevista la produzione di energia da fonti rinnovabili per almeno 1 Kwh per ogni unità abitativa.

Per i fabbricati industriali, di estensione non inferiore a 100 metri quadri, la produzione dev’essere di almeno 5 Kwh.

Da come è descritta la norma, non sembra necessario che questa energia venga da impianti fotovoltaici, visto che non è stato specificato direttamente. La produzione infatti, potrebbe essere garantita anche dai più economici (ed efficienti) pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.

Il timore che questo provvidemento possa “gonfiare” i costi della costruzione di nuove abitazioni mi sembra del tutto infondato: 1 Kwh di impianto fotovoltaico attualmente costa circa 6000-7000 euro, abbondantemente incentivato dal conto energia mentre un impianto termico di piccole dimensione costa meno di 2000 euro (installazione compresa); cifre sicuramente poco influenti sulle centinaia di migliaia di euro che un appartamento costa!

La norma dovrà essere attuata dai comuni, che dovranno negare il permesso il edilizio ai costruttori che non prevedono l’utilizzo di energia rinnovabile. Questa rappresenta la maggiore preoccupazione del provvidemento, visto che, come ormai siamo abituati a vedere, il “controllo” da parte degli enti pubblici, raramente è efficace.

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